Asseverazioni e visti: per i bonus minori le spese sono detraibili anche se effettuate nel 2021. L’agenzia delle Entrate chiarisce così uno dei dubbi più diffusi tra gli operatori in queste settimane.
La legge di Bilancio 2022, modificando gli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio, ha infatti stabilito che sono sempre detraibili, anche per i bonus diversi dal 110%, le spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità. La detrazione – va ricordato – avviene all’aliquota propria della detrazione prevista per l’intervento.
Se la manovra ha tolto ogni dubbio per le spese pagate dal primo gennaio 2022, ha lasciato qualche ombra su quelle precedenti. Non era chiaro, cioè, come comportarsi per le spese effettuate nel periodo compreso tra il 12 novembre (data di entrata in vigore del decreto Antifrodi, che ha introdotto asseverazioni e visto per alcuni bonus) e il 31 dicembre 2021.
Ora questi dubbi vengono sciolti, perché le Entrate ricordano che la manovra ha esplicitamente chiarito la detraibilità di queste spese. Per effetto di questo intervento, «la detrazione spetta comunque per le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni relative ai predetti interventi, indipendentemente dal momento del relativo sostenimento». Anche per il 2021, allora, non ci sono perplessità.