L’articolo 1, commi 52 e 53, Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024) ha previsto la possibilità di rideterminare il costo fiscale (cd. rivalutazione) dei terreni e delle partecipazioni posseduti da coloro che sono soggetti alla tassazione da capital gain.
La riapertura dei termini agevolativi è fatta richiamando gli articoli 5 e 7, Legge 28 dicembre 2001, n. 448, con ciò tenendo fermo detto impianto normativo. La misura è stata proposta più di 20 volte (l’ultima in ordine di tempo è stata la Legge di bilancio 2023, articolo 1, commi 107-109, Legge 197/2022). Sul punto ricordiamo che la Legge di delega per la Riforma fiscale (Legge 111/2023) definisce i criteri per modificare la disciplina dei redditi diversi di cui all’articolo 67 del Tuir, prevedendo anche l’introduzione – a regime – di un’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni, anche edificabili, con possibilità di stabilire aliquote differenziate in ragione del periodo di possesso del bene.
Va osservato che nel corso degli anni l’aliquota dell’imposta dovuta per fruire della rivalutazione è andata via via aumentando, diminuendo nello stesso tempo la convenienza a optare per essa. Infatti, l’innalzamento dell’imposta sostitutiva da versare, applicata sull’intero importo periziato (e non sul solo plusvalore latente), richiede l’effettuazione di una valutazione di convenienza.
Tra i vari adempimenti richiesti -ricordiamo:
1) la redazione di una perizia asseverata (giurata, ai sensi dell’articolo 64 Codice di procedura civile);
2) il versamento dell’imposta sostitutiva;
3) l’indicazione dell’esercizio dell’opzione nella dichiarazione dei redditi.
2 Soggetti interessati
Sono potenzialmente interessati alla misura agevolativa:
- persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività d’impresa;
- società semplici e soggetti ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir;
- associazioni professionali;
- enti non commerciali, se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa.
Possono accedere al beneficio anche i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia (quindi, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni).
Possono essere oggetto di rideterminazione del costo o valore di acquisto anche le partecipazioni intestate ad una società fiduciaria, a condizione che il fiduciante rientri tra i soggetti sopra indicati.
3Beni interessati dalla rivalutazione
La rivalutazione interessa i seguenti beni posseduti (non in regime di impresa) alla data del 1° gennaio 2024:
- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi. È possibile rivalutare un terreno o una partecipazione anche da parte del nudo proprietario ovvero dell’usufruttuario, che sia possessore dei beni alla data del 1° gennaio 2024, distinguendo il caso di decesso dell’usufruttuario (Cm 13 febbraio 2006, n. 6/E) o a seguito di estinzione dell’usufrutto in data successiva a quella di riferimento (Cm 12 marzo 2010, n. 12/E).
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati (di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis, del Tuir), possedute a titolo di proprietà e usufrutto (per le questioni su nuda proprietà e usufrutto si veda quanto retro detto in relazione ai terreni), indipendentemente dal regime prescelto ai fini della tassazione dei redditi stessi. In particolare, tale agevolazione può essere adottata:
- nel regime della dichiarazione;
- nel regime opzionale del risparmio amministrato, di cui all’articolo 6, Dlgs 461/1997;
- nel regime opzionale del risparmio gestito, di cui all’articolo 7, Dlgs 461/1997;
- partecipazioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (Cm 23 dicembre 2020, n. 32/E e articolo 64-quater, commi 1 e 3, Dlgs 58/1998 o TUF) posseduti alla data del 1° gennaio 2024. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti al 1° gennaio 2024 può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera a), Tuir, con riferimento al mese di dicembre 2023, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
4Perizia di stima
Il termine per la redazione della perizia di stima è fissato al 30 giugno 2024. Entro il medesimo termine la perizia deve essere asseverata.
La perizia di stima, che attesta il valore del bene (terreno o società di cui si detengono le partecipazioni) può essere effettuata da uno dei seguenti soggetti.