L’Inps, con la Circolare n.70 di ieri, dà il via libera alla fruizione dello sgravio contributivo previsto per le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello effettuate nel 2022 da aziende fino a 9 dipendenti. Si tratta di una misura agevolativa voluta dall’articolo 1, comma 645, della legge Bilancio 2022, che ha rinnovato la concessione di uno sgravio totale per i primi tre anni di apprendistato.
Il requisito dimensionale (non oltre 9 addetti) va verificato quando si assume l’apprendista e non rilevano i cambiamenti successivi. Nella determinazione dell’organico si devono considerare i dipendenti con ogni qualifica e i part time (in relazione al loro orario di lavoro). Vi rientrano anche i contratti a termine, tenendo conto del numero medio mensile di essi, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni e sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. Sono da considerare anche gli intermittenti, in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ogni semestre.
I lavoratori assenti anche senza retribuzione, escono dal calcolo solo se è stato assunto un sostituto: è quest’ultimo, infatti, a essere conteggiato. Sono, invece, esclusi gli apprendisti e i lavoratori somministrati.
Come detto, nei primi 36 mesi si può fruire di uno sgravio totale. Per l’eventuale periodo successivo, ferma restando l’applicazione dell’aliquota del 10%, si può fruire dell’esenzione dal ticket sui licenziamenti, nonché dell’esonero del contributo dovuto per il finanziamento della Naspi e del relativo contributo integrativo (articolo 25, comma 4, della legge 845/78), pari allo 0,30% della retribuzione imponibile previdenziale.
L’apprendista paga a titolo di contribuzione Ivs sempre il 5,84%, che si mantiene anche per altri 12 mesi dopo la conclusione del periodo formativo, in caso di conferma.