L’aggiornamento della guida all’utilizzo della piattaforma cessione crediti, diffuso dall’agenzia delle Entrate, allinea le precedenti istruzioni al comma 1-quater dell’articolo 121 del Dl n. 34/2020 e alle disposizioni del Provvedimento direttoriale 10 giugno 2022.
La prima norma dispone il divieto di cessione parziale dei crediti tracciabili emergenti dalle comunicazioni di opzione di prima cessione o di sconto in fattura inviate a partire dal 1° maggio 2022, mentre le seconde hanno modificato i modelli di comunicazione delle opzioni, stabilendo innovativamente che (con la medesima decorrenza) fornitori e cessionari sono tenuti a comunicare preventivamente tramite la piattaforma cessione crediti la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale.
Il manuale ora afferma che, ai fini dell’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dell’importo delle singole rate in cui è suddiviso il credito, il cessionario, dopo aver accettato i crediti, deve anche comunicare la scelta irrevocabile per la fruizione in compensazione, attraverso l’apposita funzione descritta nella guida. Ciò in quanto i crediti tracciabili non sono cedibili parzialmente e dunque l’utilizzo in compensazione è alternativo alla cessione per l’importo dell’intera rata annuale in cui il credito viene suddiviso dalla piattaforma.
Dopo la comunicazione della scelta per la compensazione, i crediti non saranno più cedibili e verranno caricati nel cassetto fiscale del cessionario, ai fini dell’utilizzo tramite modello F24, andando a costituire il plafond compensabile del cessionario stesso.