Per sapere se un’impresa o un lavoratore autonomo sono soggetti all’obbligo della patente a crediti è necessario fare riferimento al contesto in cui devono operare fisicamente, verificando se lo stesso sia inquadrabile quale cantiere come definito dall’articolo 89, comma 1, lettera a) del Dlgs 81/2008. Non rileva, dunque, il tipo di attività svolta bensì la presenza dell’azienda nel luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile rientrante nell’elenco di cui all’allegato X del testo unico sulla sicurezza. A dimostrazione di tale assunto, troviamo alcune delle faq in materia di patente a punti, aggiornate il 15 ottobre scorso sul sito istituzionale dell’Ispettorato, che chiariscono ulteriormente, fra l’altro, l’estensione dell’ambito di applicazione della normativa.
L’ispettorato prevede, infatti, che, laddove le imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde (da parte di imprese non agricole), potature, piantumazioni, eccetera, si trovino a operare all’interno di un cantiere che rientri nel citato elenco, le stesse saranno tenute al possesso della patente (faq 10). L’obbligo, poi, appare ancora più evidente nell’ipotesi in cui le medesime imprese effettuino lavori di posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, ovvero opere edili.
Analogamente, le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione e installazione di linee telefoniche e internet (fibra ottica) – seppur non rientranti tra i lavori di cui al citato allegato X, peraltro per espressa esclusione da parte dell’articolo 88, comma 2, della stessa norma – devono dotarsi di patente a crediti laddove tali cantieri coincidano con luoghi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile (faq 14), quali ad esempio i cantieri stradali.
Come i cantieri di impiantistica telefonica, anche quelli navali di costruzione e manutenzione di imbarcazioni non rientrano tra quelli richiamati dall’articolo 27 del Dlgs 81/2008. Si tratta, infatti, come ricorda l’Ispettorato (faq 13), di uno stabilimento dove si costruiscono, si riparano o si demoliscono navi, ambiti in cui la sicurezza sul lavoro è disciplinata dal Dlgs 272/1999. Tuttavia, anche in questi casi, laddove in tali cantieri vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X, le imprese o i lavoratori autonomi ricadono nell’obbligo di patente a crediti. A parere della scrivente, comunque, la necessità di possedere la patente è prevista solo nei confronti delle imprese che operano nell’area interessata dai lavori edili, definibile appunto cantiere come da articolo 89, e non su tutte quelle operanti nell’intero cantiere navale. Naturalmente ciò, ove il cantiere di natura edile sia circoscrivibile ad un preciso e ridotto ambito rispetto a quello navale nel suo complesso.
Ecco dunque emergere, dalle casistiche esaminate dall’Ispettorato, la rilevanza del luogo in cui opera un’azienda rispetto all’attività svolta. Ciò significa, sempre a parere di chi scrive, che anche la ditta che si occupa dello svuotamento dei bagni chimici del cantiere edile o quella che effettua manutenzioni su attrezzature utilizzate nel cantiere, accedendo all’interno del «luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile rientrante nell’elenco di cui all’allegato X», devono dotarsi di patente.
Dall’obbligo del possesso della patente restano, invece, escluse le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature (ad esempio, benne, forche, pinze), in quanto rientrano nella «mera fornitura». L’uso delle attrezzature di lavoro è, infatti, funzionale al carico e allo scarico sicuro dei prodotti e materiali trasportati (faq 15).