Tempi extra per comunicare la cessione dei crediti o lo sconto in fattura. Nel calendario dei bonus casa si aggiunge una nuova data chiave: il 30 novembre 2022, termine entro cui si potranno ancora trasmettere le opzioni relative alle spese sostenute nel 2021 o alle rate residue delle spese 2020.
È una novità arrivata con la circolare 33 delle Entrate di giovedì 6 ottobre, che consente di sfruttare l’istituto della remissione in bonis a chi – complice il blocco del mercato – non rispetta l’appuntamento ordinario.
Per la maggior parte dei proprietari, il termine era il 29 aprile scorso (già prorogato rispetto alla scadenza di legge che sarebbe stata il 16 marzo). Questi soggetti avranno ora poco meno di due mesi per perfezionare la comunicazione.
Per i titolari di partita Iva e i soggetti Ires con esercizio coincidente con l’anno solare, invece, il termine ordinario è ancora aperto e scade sabato prossimo, il 15 ottobre. Anche loro, comunque, se mancheranno questo appuntamento, potranno sfruttare la remissione in bonis entro il 30 novembre.
L’invio tardivo non comporta grandi penalità. Bisogna solo versare con modello F24 una sanzione da 250 euro (non compensabile né ravvedibile). Ma il rimedio della remissione non è aperto a tutti: oltre ad avere i requisiti sostanziali per fruire della detrazione, non devono essere in corso attività di controllo sulla spettanza dei crediti, e occorre avere un accordo con i cessionari o una fattura scontata «precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione». Significa, ad esempio, che un privato che ha pagato spese agevolate dal superbonus nel 2021, se non ha un accordo di cessione con una banca con data entro il 28 aprile 2022, non potrà perfezionare la comunicazione entro fine novembre neppure se dovesse trovare un compratore grazie alle nuove norme “sblocca mercato” dei decreti Aiuti e Aiuti-bis, come convertiti dal Parlamento. In pratica, potrebbe vendere solo le rate dalla seconda alla quinta (la detrazione è quinquennale), comunicando la cessione entro il 16 marzo 2023. La prima rata, invece, dovrebbe usarla per forza in dichiarazione dei redditi, e se è incapiente la perderebbe in tutto o in parte.
Discorso diverso per lo sconto in fattura: è infatti evidente che, se c’è una fattura “scontata” relativa a spese 2021, è automaticamente rispettato il requisito temporale.
Entro il 30 novembre chi ha le carte in regola per sfruttare la remissione in bonis potrà anche cedere le rate residue delle spese 2020. Pensiamo a un intervento di bonus facciate pagato a fine 2020, per il quale il proprietario ha già detratto la prima rata nel modello 730 presentato nel 2021. Se entro il 28 aprile 2022 aveva trovato un potenziale acquirente per le nove rate successive (la detrazione è decennale) ora potrà inviare la comunicazione di cessione. Se invece l’acquirente lo troverà nelle prossime settimane, dovrà usare in dichiarazione anche la seconda rata e potrà cedere solo le ultime otto, fino al 16 marzo 2023.
La stessa scadenza del 30 novembre è utile anche per trasmettere un’eventuale nuova comunicazione nel caso in cui le parti debbano annullare una precedente comunicazione viziata da errori sostanziali e già accettata. L’annullamento segue le nuove regole dettate la scorsa settimana dall’Agenzia: invio via Pec del modello allegato alla circolare 33/E, con firma di entrambe le parti e dettaglio dei crediti coinvolti.
Anche alle comunicazione inviate nel mese di novembre 2022 si applica la procedura ordinaria di correzione, quella che era già prevista prima della circolare 33/E. In pratica, entro il 5 del mese successivo – cioè il 5 dicembre – sarà possibile annullare o sostituire gli invii già effettuati. Attenzione, però, perché dopo questa data non si potranno più fare modifiche e annullamenti. Chi arriverà a ridosso di fine novembre avrà perciò pochissimi giorni per rimediare a eventuali sviste.