L’articolo 2 del Dl 21 marzo 2022, n. 21 ha previsto che «per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
In sostanza, data l’eccezionalità della problematica energetica, amplificata a causa della guerra in Ucraina, il Governo ha deciso di attuare una norma di favore laddove il datore di lavoro decida di aiutare i propri dipendenti nell’acquisto di carburante.
La norma è scritta molto frettolosamente e pertanto sarà importante un intervento chiarificatore dell’agenzia delle Entrate volto a risolvere i numerosi dubbi interpretativi.
Parafrasando in modo sintetico l’articolo 2 del Dl 21/2022, si evince che:
● la misura agevolativa è attualmente prevista per il solo anno 2022;
● la misura agevolativa è utilizzabile solo dalle “aziende” private (le Pa non possono fruire dell’agevolazione);
● oggetto del beneficio è la concessione di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito per l’acquisto di carburanti;
● sotto l’aspetto soggettivo sono agevolabili i lavoratori dipendenti;
● l’agevolazione consente di ritenere che l’importo dei buoni carburante «nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3» del Tuir.
La disposizione di cui al comma 3 dell’art. 51 non richiede, ai fini della fruizione dell’agevolazione, che i beni debbano essere concessi alla generalità o a categorie di dipendenti, pertanto sembrerebbe che anche quest’ultimo beneficio possa essere concesso ad personam.
Sul punto sarà fondamentale il chiarimento dell’Agenzia.