Il 2022 rivoluziona la modalità di corresponsione di alcuni componenti della busta paga che i lavoratori dipendenti ricevono in base al proprio nucleo familiare. Più in particolare, oggetto delle modifiche sono le provvidenze erogate per i figli. Per effetto di quanto disposto dalla legge 46/2021, è stato emanato il Dlgs 230/2021 che istituisce e regolamenta l’assegno unico universale (Auu). Da marzo l’assegno unico sostituirà il premio previsto per le nascite o le adozioni, gli assegni per il nucleo familiare , il bonus bebè e le detrazioni fiscali per i figli sotto i 21 anni. Quindi, via tutte le somme oggi riconosciute o anticipate dal datore di lavoro in busta paga, per far posto a un solo assegno. Quest’ultimo viene gestito e pagato direttamente dall’ente di previdenza, cui i lavoratori devono presentare richiesta tramite un’applicazione già disponibile sul portale www.inps.it, o avvalendosi di un patronato.
Per evitare che nel mese di marzo i lavoratori abbiano una minore disponibilità economica, l’Inps ricorda di inoltrare le richieste entro il 28 febbraio, assicurandosi così la ricezione dell’assegno unico nel mese successivo. Per le istanze pervenute oltre tale data, il pagamento verrà eseguito entro la fine del mese seguente.
Possono riscuotere l’assegno i genitori, anche in modalità ripartita, secondo le indicazioni fornite all’atto della richiesta. I figli maggiorenni hanno facoltà di inviare direttamente la domanda per ricevere, autonomamente, la quota di loro spettanza. Anche le detrazioni fiscali per i figli con meno di 21 anni non confluiranno più nella busta paga a partire da marzo.
Il netto del cedolino di alcuni dipendenti diminuirà e questo potrebbe essere rilevante nei casi in cui il datore abbia pattuito la retribuzione dei lavoratori sotto forma di netto concordato; per mantenere inalterato l’importo pattuito, l’azienda dovrà erogare un maggior compenso che farà aumentare il costo del lavoro. Per evitarlo, potrebbe essere necessario rinegoziare la retribuzione.
La normativa sull’assegno unico è in vigore e le relative istanze telematiche possono già essere presentate; tuttavia l’erogazione dello stesso avverrà da marzo. Ciò implica uno slittamento in avanti di due mesi delle attuali regole. Tale situazione ha indotto a identificare come arco temporale annuo di erogazione del nuovo assegno quello che va da marzo a febbraio dell’anno successivo. Le relative domande si possono presentare dal 1° gennaio di ogni anno, tenendo presente che quelle presentate sino al 30 giugno danno diritto agli arretrati da marzo, mentre chi invia l’istanza a dal 1° luglio perde i mesi pregressi.