L’esenzione dei buoni pasto è limitata a specifici importi giornalieri (sui giorni effettivamente lavorati) determinati dalla lettera c) del comma 2 dell’articolo 51 del Tuir ed in particolare a:
– euro 4 per i buoni pasto cartacei;
– euro 8 per i buoni pasto elettronici.
I buoni pasto, non erodono mai il contatore del 51, comma 3-258,23 (strutturale)/3000 nell’anno 2022 (DL. 115/2022, articolo 12); gli asset che entrano nell’articolo 51, comma 3 e che quindi movimentano il contatore dei 3000 euro nell’anno 2022 sono:
1.Beni servizi modico valore;
2.Asset di articolo 51, comma 4 del tuir /con valorizzazione dell’imponibile previdenziale e fiscale con criterio convenzionale (esempio-auto uso promiscuo/prestiti/assegnazione fabbricati);
3.Premi/infortuni extra professionali
4.Premi alla assicurazione contro rischio non autosufficienza/patologia grave con beneficiario familiare (non possono trovare allocazione nell’articolo 51, comma 2, lett f quater, in quanto il beneficiario deve essere il dipendente, circolare AE 5, 2018)
5.Premi alla assicurazione contro non autosufficienza-patologie gravi ad personam (non possono trovare allocazione nell’articolo articolo 51, comma 2, lett f quater, in quanto difetta il requisito dalla generalità/categorie dipendenti);
6.contributi versati al fondo sanitario che si assicura (contraente fondo/beneficiario dipendente) int 443 2020;
7.Voucher multiuso (articolo 51, comma 3bis);
8.Buono benzina;
9.Rimborso bollette gas acqua luce/solo per l’anno 2022 in riferimento ai 3000 euro (del Dl. 115/22-articolo 12);
10.Buono spesa;
11.L’uso di specifici beni di proprietà dell’azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali.