Buona parte dell’attività operativa dell’agenzia delle Entrate si concentrerà sui controlli dei vari bonus erogati in questi anni, seguendo con attenzione le richieste di riversamento – che nel frattempo interverranno – del credito di imposta ricerca e sviluppo per il quale è in corso la sanatoria.
A delineare questo scenario è la circolare dell’agenzia delle Entrate n. 21 del 20 giugno.
Si tratta di controlli, secondo il documento di prassi, finalizzati a contrastare quei comportamenti che risultano connotati da un alto disvalore sociale a danno della collettività e che, al contempo, permettono a coloro che li pongono in essere di falsare le regole concorrenziali.
A fattor comune, i controlli, almeno nelle intenzioni della direttiva, saranno improntati all’individuazione delle forme più insidiose di frodi, effettuando la selezione delle posizioni da controllare al fine di coniugare il principio di equità con la proficuità dell’azione amministrativa.
La circolare fa riferimento pressoché a tutti i crediti agevolativi: bonus edilizi, credito di imposta per ricerca e sviluppo, credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno, credito di imposta sisma centro-Italia, credito di imposta zone economiche speciali, credito di imposta formazione 4.0, credito di imposta patrimonializzazione eccetera.
Sui bonus in edilizia le modalità istruttorie più idonee, per l’esecuzione dei controlli, scaturiranno dall’attività di analisi del rischio, volta a individuare le varie condotte illecite.
In merito ai crediti ricerca a sviluppo la direttiva evidenzia che, in alcuni casi, le imprese beneficiarie risultano assistite da soggetti che svolgono attività di consulenza talvolta specializzati nella costruzione di documentazione solo formalmente corretta al fine di dimostrare la spettanza dell’agevolazione.
Inoltre, l’Agenzia ha riscontrato posizioni incoerenti rispetto ai presupposti oggettivi e soggettivi della misura agevolativa. Tali incoerenze possono rappresentare i primi indicatori di rischio e sono individuabili quando l’attività di ricerca e sviluppo, soprattutto se interna all’azienda, è difficilmente compatibile con l’attività economica dichiarata, con la struttura organizzativa dell’impresa, con l’assenza di costi per l’attività di ricerca e sviluppo interna negli anni precedenti all’istituzione del credito d’imposta eccetera.